L’accordo tra Italia e Taiwan in materia fiscale, previsto dalla legge legge n. 62/2015 (Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan), ha acquisito efficaica definitiva con il comunicato del Ministero degli Affari Esteri italiano pubblicato in Gazzetta ufficiale del 5 aprile 2016 n. 79.
Nel comunicato del Ministero si precisa le norme contenute nella legge n. 62/2015 – che disciplina i rapporti fiscali tra Italia e territorio di Taiwan con riferimento alle imposte sui redditi hanno acquisito efficacia a partire dal 1° gennaio 2016.
Benchè Taiwan sia riconosciuta dal WTO, è bene precisare che la Repubblica di Cina (Taiwan) non gode del riconoscimento internazionale di nazione autonoma rispetto alla Repubblica Popolare Cinese.
Il suddetto accordo (che non ha natura giuridica di “trattato”) ha quindi la finalità di armonizzare le le fattispecie impositive in materia fiscale visto che Taiwan rappresenta un partner commerciale importante per l’Italia.
In particolare, per tutte quelle aziende italiane che operano nella costruzione di impianti industriali a Taiwan, si segnala l’art. 5 che detta una dettagliata disciplina in materia di stabile organizzazione.
La legge si compone di 30 articoli, ed ha altresì la finalità di eliminare le doppie imposizioni che prima erano generate dalla mancata armonizzazione delle rispettive normative fiscali.
L’ambito soggettivo di applicazione riguarda le persone fisiche e giuridiche, comprese le stabili organizzazioni, residenti in uno o in entrambi i territori considerati.
L’ambito oggettivo riguarda le imposte IRPEF, IRAP e IRES e gli omologhi tributi operanti nel territorio della Repubblica di Cina (Taiwan).
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