Tutti i contratti in corso che contengono la clausola scritta “legge applicabile della Repubblica Popolare Cinese” o che di fatto sono disciplinati dalla legge cinese saranno automaticamente regolati da gennaio 2021 in base alle norme del Codice Civile Cinese. L’eccezione a questa regola è che le prestazioni contrattuali già eseguite alla data del 31 dicembre 2020 andrebbero valutate in base alle norme precedenti l’emanzione del codice (es. Legge sui Contratti del 1999).
Tra le novità introdotte con il Codice segnalo due articoli relativi alla disciplina delle circostanze eccezionali che possono menomare il funzionamento di un contratto (si pensi ad es. all’impatto del COVID19 sugli accordi commerciali in corso).
In base all’art. 533 del Codice Civile Cinese se un evento successivo (all’inizio del contratto) ed imprevedibile provoca il venir meno dell’interesse di uno dei contraenti allo scopo concreto che lo stesso mirava a soddisfare allora, con l’intervento del Giudice, sarà possibile rinegoziare il contratto o risolverlo.
In base all’art 580 del Codice Civile Cinese se un evento successivo (all’inizio del contratto) ed imprevedibile ha reso una delle prestazioni contrattuali più onerosa o impossibile da, il contratto può essere risolto.
Inoltre, nel Codice state codificate nuove fattispecie contrattuali come il contratto di garanzia e il factoring.
Prevista infine dagli articoli 985 all’art. 988 la disciplina per regolare le ipotesi di ingiustificato arricchimento.
La struttura del Codice
Il Codice è suddiviso in 7 capitoli: Principi generali; Proprietà; Contratti; Diritti della persona; Matrimonio e famiglia ; Eredità e successioni; Responsabilità per danni; per un totale di 1.260 articoli.