Dazi all’importazione, obblighi in dogana e le regole INCOTEMRS.
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Nella compravendita internazionale, la movimentazione della merce attraverso diversi territori doganali implica il dover adempiere alle procedure per l’autorizzazione ad oltrepassare il confine della dogana di uscita e quella di arrivo, pagando i relativi diritti doganali tra cui i dazi.
Chi tra compratore e venditore deve eseguire le operazioni in dogana e deve pagare i relativi oneri doganali?
La legge nulla dice a riguardo, o meglio, non regola nel dettaglio questo tipo di obblighi tra compratore e venditore.
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Sarà necessario, quindi, che compratore e venditore si diano una regolata!
Come fare? Con clausole contrattuali dedicate a disciplinare gli adempimenti relativi allo sdoganamento.
Nella gestione delle varie fasi di una compravendita di merci, maggiore è il dettaglio delle “regole del gioco” e minori saranno i rischi e le perdite economiche connesse.
In questo articolo, usando al minimo il legalese, ti mostro come con la prassi contrattuale internazionale compratore e venditore possono stabilire regole chiare in tema di gestione degli adempimenti e dei costi relativi allo sdoganamento.
In una compravendita internazionale di merci che, quindi, preveda la movimentazione delle merci da uno Stato ad un altro, o meglio da un territorio doganale ad un altro, la responsabilità per gli adempimenti doganali all’importazione e il pagamento dei relativi oneri (dazi e altri diritti doganali) viene generalmente assunta dal compratore poiché residente nello Stato estero di arrivo in cui la merce viene immessa sul mercato.
Risposta semplice ma non banale poiché qualche eccezione c’è e non è solo burocrazia.
Nella buona prassi del commercio internazionale di merci, compratore e venditore sono soliti regolare i costi e le incombenze relative al trasporto e dogana facendo riferimento agli INCOTERMS. Questo avviene poiché vi è una precisa ragione pratica e giuridica.
schema di ripartizione degli adempimenti doganali IMPORT in base agli INCOTERMS 2020.
Nella Convenzione CISG (Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili, detta anche Convenzione di Vienna 1980, Convention on Contracts for the International Sale of Goods – “CISG“) si parla semplicemente di obblighi di consegna del venditore.
Nulla viene detto circa gli adempimenti doganali.
Le normative doganali di molti Stati, prevedono che gli adempimenti in dogana per l’uscita dal territorio doganale (esportazione) e per l’ingresso della merce (importazione) nel territorio doganale di arrivo vengano eseguiti rispettivamente dall’esportatore (colui che presenta in dogana la dichiarazione di esportazione) e dall’importatore (colui che presenta in dogana la dichiarazione di importazione).
Ai fini doganali, quindi, è generalmente indifferente per l’autorità doganale chi tra compratore e venditore presenti la dichiarazione di esportazione o importazione e, quindi, assuma la qualifica di esportatore o importatore.
Puoi comprendere, quindi, che diventa necessario accordarsi (meglio per iscritto) circa i modi e costi degli adempimenti doganali affinché tra compratore e venditore sia chiaro chi debba fare cosa.
Gli INCOTERMS, semplificano la modalità di regolazione dell’accordo tra compratore e venditore circa gli adempimenti in dogana: è sufficiente, infatti, richiamare nel contratto o nei documenti di acquisto una delle 11 sigle degli INCOTERMS per richiamare in automatico la regolamentazione stabilita nel formulario ufficiale INCOTEMS pubblicato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Vediamo di seguito come funzionano gli INCOTERMS in relazione agli adempimenti doganali per l’importazione.
2. Oneri doganali import a carico del COMPRATORE.
Gli INCOTERMS ICC ed. 2020 che prevedono a carico del compratore estero l’adempimento delle formalità doganali per l’importazione sono:
EXW (Ex Works)
CFR (Cost and Freight) CIF (Cost Insurance and Freight) CIP (Carriage and Insurance Paid to ) CPT (Carriage Paid to )
Attenzione, poiché vi sono dei tecnicismi da osservare con attenzione.
Vi sono due termini di resa DAP (Delivered at Place) e DPU (Delivered Place Unloaded)i quali sebbene prevedano a carico del venditore gli oneri di trasporto fino al luogo di destinazione finale del compratore, oltre la dogana di importazione, prevedono, tuttavia, che lo sdoganamento import sia a carico del compratore.
3. Oneri doganali import a carico del VENDITORE.
Il venditore straniero anche se non ha una sede nel territorio doganale può agire per quel territorio doganale con la qualifica di importatore.
Ai fini doganali verrà considerato importatore non stabilito nel territorio doganale d’importazione.
Ad esempio, nei regimi doganali di Unione Europea e Stati Uniti il venditore straniero senza stabile organizzazione nel territorio doganale può agire quale importatore. La dichiarazione di importazione verrà presentata attraverso la figura del rappresentante doganale (custom broker) il quale svolge in nome e per conto dell’esportatore estero non residente le pratiche doganali.
Per i casi in cui venditore straniero e compratore residente vogliano lasciare al venditore straniero l’adempimento delle incombenze doganali all’importazione è stato infatti previsto l’INCOTERM DDP (Delivered Duty Paid).
L’INCOTERMS DDP è quello che semplifica la massimo la vita al compratore straniero poiché tutti gli adempimenti in dogana, per l’esportazione e quelli per l’importazione, sono a carico del venditore.
L’altra faccia della medaglia non è tuttavia positiva per il venditore.
L’uso dell’INCOTERMS DDP porta con sé il rischio per il venditore di erodere i suoi margini di profitto nel caso in cui i dazi (import, ma è possibile anche export) effettivamente pagati al momento dello sdoganamento siano maggiori rispetto all’importo degli stessi stimato al momento della conferma dell’ordine.
4. Benefici della pianificazione contrattuale.
Un’ultima, ma non meno importante, notazione di carattere gestionale. Sebbene percepita come una mera procedura amministrativa la procedura di sdoganamento va ben oltre la semplice burocrazia.
Le leggi doganali e gli INCOTERMS solo la cornice legale generale e rappresentano solo un punto di partenza nell’ottica gestionale.
Sebbene il venditore straniero possa agire da importatore nello Stato di arrivo della merce, bisogna precisare che l’immissione in commercio della merce, da parte di un importatore non stabilito nel territorio doganale d’importazione, comporta poi tutta una serie di responsabilità fiscali, amministrative, regolamentari che variano da Stato a Stato.
Ad esempio se un venditore cinese, senza una sede in Italia, volesse importare dei macchinari in Italia è necessario che nomini un rappresentante autorizzato stabilito nella EU.
Ogni operazione di importazione presenta peculiarità intrinseche, legate alla natura specifica dei beni importati e ai conseguenti oneri normativi da adempiere.
Ipotizziamo ad esempio il caso di sospensione all’importazione nell’Unione Europea di una macchina industriale poiché priva delle etichettature di sicurezza secondo le norme europee (Reg. UE 2019/1020).
Non è solo una questione burocratica.
Ignorare queste specificità espone l’importatore a significativi rischi economici, quali sanzioni, danni derivanti da ritardi nelle operazioni doganali o, peggio ancora, il diniego di ingresso della merce a causa di non conformità.
Diventa imprescindibile una collaborazione proattiva tra venditore e compratore messa nero su bianco con specifiche clausole contrattuali. Tali clausole avranno lo scopo di definire con precisione il flusso di documenti e informazioni tra le parti, chiarendo le responsabilità di ciascuno.
Ecco a cosa servono i contratti.
da un lato, stabilire le “regole del gioco“, definendo tempi e costi di ogni fase della vendita sino alla consegna;
dall’altro, e non meno importante, individuare chiaramente la responsabilità tra venditore e compratore in caso di eventuali problemi in dogana.
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In sintesi, una pianificazione accurata, trasfusa nelle clausole del contratto di vendita, trasforma un potenziale ostacolo burocratico (lo sdoganamento) in un processo controllato, minimizzando i rischi legali ed economici.
Da più di dieci anni porto valore alle imprese che operano nel commercio estero tra Europa e Asia, prestando assistenza sulla contrattualistica internazionale e protezione della proprietà intellettuale.