Se le tue merci trasportate in nave sono state danneggiate durante la navigazione probabilmente l’importo del risarcimento che ti è stato offerto dal vettore non copre tutto il valore dei danni che hai subito.

Nel mondo dei trasporti, ed anche per quelli marittimi, la regola “chi rompe paga” non sempre è applicabile o, quando applicabile, per legge subisce sostanziali limitazioni.

Cosa dice la Legge:

icona legge giustizia

Il vettore marittimo se è ritenuto responsabile del danno alle merci causato per sua negligenza (colpa) beneficia di una limitazione (indicata dalla legge) sull’importo massimo dei danni risarcibili da pagare al proprietario del carico.

(regola valida per tutti i trasporti marittimi di linea c.d. “liner shipping“)

Cosa puoi fare in pratica:

La limitazione sul risarcimento è prevista in tutti i contratti di trasporto merci via mare e si applica sui danni diretti alle merci. Inoltre, come ben saprai quando il carico è danneggiato molto probabilmente saltano anche i programmi di produzione in fabbrica e di riflesso le consegne al tuo cliente finale (rischio di danni collaterali).

In questo articolo ti porto a conoscere le “regole del gioco” che ti permetteranno di pianificare meglio le tue spedizioni imparando a comprendere e scegliere gli strumenti legali che si possono adottare per proteggere il valore del tuo carico e la tua supply chain.

Vediamo come fare.


1. La limitazione di responsabilità del vettore marittimo.

La perdita o il danneggiamento (nel legalese italiano anzichè danneggiamento è usato il termine “avaria“) della merce durante il viaggio su nave, rappresentano un rischio patrimoniale che il proprietario del carico (shipper o consegnee in base all’Incoterms utilizzato) potrebbe non recuperare integralmente a causa delle limitazioni risarcitorie previste per legge a favore del vettore (per i contratti internazionali di trasporto marittimo di merci vedi la Convenzione Aja-Visby richiamata da quasi tutti i contratti di trasporto marittimo di merci).

Innanzi tutto è bene precisare che vi sono casi in cui il risarcimento è assolutamente escluso quando il danneggiamento o la perdita del carico è causato da:

  • eventi esterni (es. tempeste, pirateria, guerra, terrorismo etc..) non controllabili dal vettore;
  • condotte riconducibili all’attività del vettore ma per le quali è esclusa per legge la responsabilità civile del vettore (c.d. colpa nautica).

Questo articolo analizzerà il caso in cui il danno al carico è attribuibile alla responsabilità del vettore. Facciamo subito un esempio pratico con il caso riportato nell’immagine che segue.

grafico per il confronto tra valore risarcito dal vettore e ammontare integrale del danno alle merci.

L’esempio riportato ipotizza un trasporto in container su nave di un trattore agricolo (valore commerciale USD 24.000).

Nel caso di danneggiamento del mezzo, totale o parziale, o addirittura di perdita in mare del container che lo conteneva, imputabile a colpa del vettore e verificatosi durante il viaggio, il proprietario del trattore potrà recuperare dal vettore a titolo di danno solo l’importo massimo di USD 4.576,00.

2. Come calcolare il limite sul risarcimento danni alle merci.

Tutti i contratti di trasporto marittimo (controlla sul sito del tuo vettore) richiamano le regole della Convenzione Aja-Visby in cui viene disciplinato anche il limite risarcitorio per i casi di danni al carico. ll limite risarcitorio viene calcolato assegnando un valore monetario convenzionale [ SDR ] ad ogni unità di carico (ove è possibile individuarla) e/o ad ogni unità di peso lordo relativa al carico danneggiato o perso, scegliendo poi tra i due risultati quello con il valore più alto.

Limite di responsabilità per unità di carico = 1 SDR x 666,67 x numero di colli

Limite di responsabilità per peso = 2 SDR x Kg peso lordo

3. Limite risarcitorio per i trasporti con gli Stati Uniti.

bandiera americana

Per i trasporti marittimi da e per gli Stati Uniti il risarcimento dovuto dal vettore marittimo per la perdita o il danneggiamento delle merci trasportate imputabile a sua colpa è limitato all’importo massimo di 500 US dollar per unità o collo (“package”).


Nella prassi commerciale, ad oggi, quasi tutti i vettori per i viaggi da e per gli Stati Uniti escludono l’applicazione della Convenzione Aja-Visby ed applicano le regole in vigore negli Stati Uniti stabilite dalla legge Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) .

La limitazione risarcitoria a favore del vettore NON si applica nei seguenti casi:

  • trasporti marittimi di carichi alla rinfusa “Bulk Cargo” (es. liquidi, minerali; vedi Aqasia case [2016] EWHC 2514 -Comm);
  • danni causati dal vettore marittimo con dolo o colpa grave;
  • dichiarazione di valore del carico al vettore. La dichiarazione dello Shipper deve essere esplicitata sul Bill of Lading in tal caso detto anche ad valorem Bill of Lading.

In assenza della limitazione risarcitoria il vettore sarà tenuto a risarcire al proprietario della merce l’integrale valore del danno provocato alla merce.

5. Come proteggersi dai danni diretti e collaterali.

Sebbene le norme in materia di risarcimento danni alle merci prospettano uno scenario di risarcimento limitato (possiamo chiamarlo rischio legale), il proprietario del carico ha la possibilità di mitigare l’impatto negativo di questo rischio attraverso una specifica pianificazione legale.

L’attività di pianificazione legale offerta dallo Studio Legale Covelli si occupa di elaborare e tradurre in concreto gli schemi legali che riducono al minimo l’impatto economico negativo sia dei danni diretti e sia dei danni collaterali nei casi di perdita o danneggiamento della merce in viaggio.

Vediamo in pratica come è possibile intervenire per mitigare i rischi:

Nel mercato dei trasporti marittimi di merce (qui faccio riferimento ai servizi liner shipping), la posizione di forza dei vettori fa si che la regola del limite al risarcimento non sia modificabile a richiesta di chi acquista il nolo.

Quindi l’unico schema legale possibile per la protezione del capitale investito sulla merce in viaggio è quello della copertura assicurativa sui danni.

Con l’assicurazione danni al carico si trasferisce il rischio sulla compagnia assicurativa con il vantaggio di ottenere un risarcimento integrale dei danni subiti ma sempre quelli classificati come danni diretti.

Il mercato assicurativo offre diverse soluzioni e per questo la pianificazione legale dello Studio Legale Covelli si occupa di verificare che le condizioni di assicurazione, i rischi coperti dalla polizza e a quelli espressamente esclusi siano in linea con il grado di esposizione al rischio che il titolare del carico ha elaborato con noi.

schema danni collaterali

Danni collaterali.

In relazione al trasporto marittimo definiamo con una esemplificazione come danni collaterali (in legalese anglosassone “indirect o consequential damages”) tutti quei pregiudizi economici che si manifestano a catena una volta che si è verificato il primo evento dannoso.

Ad esempio una volta che si verifica il danno al carico in viaggio (danno diretto) possono poi verificarsi a catena dei ritardi nel processo produttivo (danno collaterale) di chi attendeva quel carico.

schema di una supply chain internazionale

Fotografiamo ora dall’alto la supply chain della tua azienda che opera con l’estero. Potrai accorgerti che senza la disponibilità della merce, poichè danneggiata in viaggio, c’è il rischio di trovarsi nella impossibilità temporanea o definitiva di alimentare il tuo processo produttivo o di consegnare nei tempi stabiliti quel carico al tuo cliente finale.

Dal punto di vista legale, gli scenari sopra descritti rappresentano un rischio legale per responsabilità da inadempimento contrattuale che in termini economici poi si concretizza in un costo per danni o penali da pagare al tuo cliente finale.

Il rischio legale rappresentato da un possibile addebito di responsabilità può essere anch’esso gestito in via preventiva con apposite clausole contrattuali. Lo scopo è quello di “sincronizzare” A) i tuoi impegni a valle della tua supply chain (contratti verso il tuo cliente finale) con B) i tuoi impegni a monte della tua supply chain in modo da limitare o escludere la responsabilità della tua azienda verso i clienti finali.

APPENDICE NORMATIVA

[ Estratto dalla Convenzione Aja-Visby ] “Unless the nature and value of such goods have been declared by the shipper before shipment and inserted in the bill of lading, neither the carrier nor the ship shall in any event be or become liable for any loss or damage to or in connection with the goods in an amount exceeding 666.67 units of account per package or unit or 2 units of account per kg of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the higher. . The unit of account mentioned in this Article is the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.”

Per “Convenzione Aja-Visby” o “Regole dell’Aja-Visby” ci si riferisce alla “International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading (the Hague Rules) del 1924 e dei successivi emendamenti sino al 1979”.

“package”
è l’involucro che non permette di scorgere il contenuto (es. colli, sacchi, casse, balle, botti, cisterne)

“unit”
è l’unità di carico (es. un tronco, una barra di metallo, un impianto, un veicolo).

“SDR”
SDR acronimo inglese che sta per Special Drawing Rights. Si tratta dell’unità di conto utilizzata dal FMI (Fondo Monetario Internazionale), il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali ed è indicizzato.
Il valore aggiornato al tasso di cambio è pubblicato sul sito del FMI: https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx

Raffaele Covelli

Raffaele Covelli
Avvocato

Da più di dieci anni porto valore alle imprese che operano nel commercio estero tra Europa e Asia, prestando assistenza sulla contrattualistica internazionale e protezione della proprietà intellettuale.